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Associazione “art4sport”
Via Braida, n. 11 - MOGLIANO VENETO (TV)
Art. 1. - Costituzione E' costituita in data 7 settembre 2009, una associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 sotto la denominazione “art4sport” – ONLUS.
L'associazione ha sede in MOGLIANO VENETO (TV), via Braida 11.
“art4sport” - ONLUS è una libera associazione non riconosciuta, democratica, apartitica e apolitica, con durata illimitata e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo II, Capo III, articoli 36 e seguenti del codice civile, nonché dal presente statuto.
Art. 2. – Scopo dell’associazione L’associazione si propone di perseguire finalità di solidarietà sociale. In particolare si propone di promuovere e di favorire in Italia e all’estero lo sport dilettantistico per i bambini e i ragazzi con problemi di handicap fisico.
Art. 3. - Attività dell’associazione Per il raggiungimento dei propri scopi di solidarietà sociale l’associazione si propone di:
• promuovere e avviare allo sport dilettantistico i bambini e i ragazzi con problemi di handicap fisico, anche con campagne di sensibilizzazione verso le famiglie coinvolte; • sensibilizzare ed avvicinare i privati cittadini, gli enti pubblici e privati, le aziende, alle problematiche dei ragazzi con problemi di handicap fisico; • stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni o altre organizzazioni che perseguono fini complementari; • promuovere il sostegno materiale ed economico delle attività di ricerca nel campo delle protesi attraverso anche un’attività di beneficienza indiretta; • promuovere nuove attività nel campo della ricerca delle protesi; • promuovere la raccolta di fondi da utilizzare per il raggiungimento degli scopi associativi; • formare, promuovere e coordinare operatori nel campo della ricerca delle protesi e nel campo dell’assistenza ai ragazzi e ai bambini con problemi di handicap fisico; • svolgere qualsiasi attività l’associazione ritenga opportuna per il raggiungimento dei propri fini.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse, quali: • la raccolta fondi; • eventuali donazioni; • vendita di articoli anche eventualmente progettati o prodotti dall’associazione stessa.
Art. 4. - Associati L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Possono far parte dell'associazione le persone fisiche che per la loro attività di lavoro o di studio sono interessate all'attività dell'associazione stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione.
Art. 5. – Divieto di trasferimento e di rivalutazione della quota o contributo associativo La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La quota o il contributo associativo non è soggetto a rivalutazione.
Art. 6. – Rispetto dello Statuto e del Regolamento. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento allegato (se esiste), secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire e applicare, a seconda della gravità dell’infrazione, le seguenti sanzioni: richiamo, sospensione, espulsione dall’associazione. In quest’ultimo caso la delibera del Consiglio direttivo dovrà essere presa all’unanimità.
Art. 7. – Ammissione dei soci L’ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno un socio, dal Consiglio Direttivo.
Art. 8. – Diritto di voto Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 9. – Risorse economiche Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: Beni Immobili e Beni Mobili. Contributi. Donazioni e lasciti. Rimborsi. Attività marginali di carattere economico e produttivo. Ogni altro tipo di entrata. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare. Le erogazioni liberali, in denaro o in natura, e i lasciti sono accettate dall’Assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione. I proventi derivanti da attività commerciali produttive o marginali sono inserite in apposita voce del bilancio dell’organizzazione. L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, in armonia con le finalità statutarie dell’associazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 10. – Bilancio L’anno finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo, con allegata la relazione gestionale. Tali documenti devono essere approvati dall’Assemblea Ordinaria ogni anno entro il mese di aprile e devono essere depositati nella sede dell’associazione entro i 15 giorni che precedono la seduta per poter essere consultati da ogni associato.
Art. 11. – Organi dell’associazione Gli organi dell'associazione sono: 1) l'Assemblea generale dei soci; 2) il Consiglio Direttivo; 3) il Presidente.
Art. 12. – L'assemblea dei soci L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto democratico all’interno dell’associazione, volto a garantirne una corretta gestione in armonia con le finalità istituzionali. L’assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della sua quota. L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno e qualora sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto degli associati. In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita se è presente la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita a prescindere dal numero dei presenti, di persona o tramite delega (anche pervenuta per via telematica) e delibera validamente con la maggioranza dei soci intervenuti o reppresentati. L'assemblea ordinaria dei soci è convocata su delibera del presidente del consiglio direttivo. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea. Delle deliberazioni assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale. Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della quinta parte degli iscritti. Per la validità delle deliberazioni delle assemblee straordinarie è necessaria la presenza, di persona o tramite delega (anche pervenuta per via telematica), sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentanti.
Art. 13. – Compiti dell’assemblea L’assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’associazione e inoltre:
• elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente; • approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il programma delle attività future; • delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni.
L’assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:
• modifiche allo statuto, tranne che al punto 2 che non può essere oggetto di variazioni in quanto riguarda lo scopo dell’associazione; • eventuale scioglimento dell’associazione; • contributi straordinari, dei quali determina anche l’ammontare.
All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 14. – Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da non meno di due membri e da non più di cinque membri come verrà determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Fanno parte del consiglio direttivo: il Presidente e i consiglieri.
I componenti del Consiglio Direttivo nominati dal presente atto costitutivo sono composti dalle seguenti persone:
• GRANDIS TERESA ANGELA, nata a Roma, il 18/04/1964, residente a Mogliano Veneto (TV) in via Braida, 11, codice fiscale: GRN TSN 64D58 H501K. Grandis Teresa Angela assume la qualifica di Presidente dell’associazione.
• Rogers Lara Jayn, nata a Croydon (GB), il 28/06/1969, residente a Mogliano Veneto (TV) in via Rimini 1/A-2, codice fiscale: RGR LJY 69H68 Z114X.
• Vio Ruggero, nato a Venezia, il 28/11/1967, residente a Mogliano Veneto (TV) via Braida 11, codice fiscale: VIO RGR 67S28 L736X.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno due membri. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Art. 15. – Poteri del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il Consiglio:
• fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa; • decide sugli investimenti patrimoniali; • stabilisce l'importo delle quote annue di associazione; • delibera sull'ammissione dei soci; • decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi; • approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci; • stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità; • nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale; • conferisce e revoca procedure.
Art. 16. – Il Presidente Il Presidente dirige l’associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il presidente sovraintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. Il presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal consiglio direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.
Art. 17. - Scioglimento Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18. – Gratuità delle cariche elettive Tutte le cariche sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso spese varie regolarmente documentate.
Art. 19. - Disposizioni generali Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto e dal regolamento (se esiste) valgono le norme di legge vigenti in materia.
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